Osservatorio indipendente sulla conformità CAM negli appalti pubblici italiani Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2026

Normativa di Riferimento

Quadro legislativo sui Criteri Ambientali Minimi per l'edilizia pubblica in Italia.

Nota: I Criteri Ambientali Minimi coprono numerosi settori: edilizia, strade, illuminazione pubblica, energia, verde pubblico, servizi di pulizia, ristorazione collettiva e altri. In questa pagina vengono riportate le norme relative all'edilizia, che è il settore monitorato dall'Osservatorio.

Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 — CAM Edilizia

Il Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (oggi MASE) definisce i Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per i lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Questo decreto è il principale riferimento normativo per la valutazione della conformità CAM ed è applicato dalla maggior parte delle gare monitorate dall'Osservatorio.

«I criteri ambientali minimi [...] sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita.»
— Art. 1, D.M. 23 giugno 2022

Ambito di applicazione

Il decreto si applica agli appalti pubblici per:

  • Nuova costruzione di edifici pubblici
  • Ristrutturazione importante di primo e secondo livello
  • Riqualificazione energetica
  • Manutenzione straordinaria
  • Servizi di progettazione di interventi edilizi

I CAM si applicano obbligatoriamente a tutti gli appalti pubblici sopra soglia e, per quanto applicabile, anche sotto soglia, in forza dell'art. 57 del D.Lgs. 36/2023.

Struttura del decreto

Il decreto si articola in quattro sezioni principali:

  • Specifiche tecniche — requisiti obbligatori che i materiali, i componenti e le soluzioni progettuali devono soddisfare
  • Clausole contrattuali — obblighi contrattuali per l'appaltatore in materia di gestione ambientale del cantiere
  • Criteri premianti — requisiti facoltativi che attribuiscono punteggio aggiuntivo nell'offerta tecnica
  • Condizioni di esecuzione — prescrizioni per la fase di cantiere e post-operam

Decreto Ministeriale 24 novembre 2025 — Nuovo CAM

Il Decreto Ministeriale 24 novembre 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) aggiorna e sostituisce progressivamente il D.M. 2022, introducendo criteri più stringenti in materia di:

  • Economia circolare e riuso dei materiali da costruzione
  • Contenuto di materiale riciclato nei prodotti da costruzione
  • Prestazioni energetiche NZEB (Nearly Zero Energy Building)
  • Analisi del ciclo di vita (LCA) degli edifici
  • Biodiversità e gestione del verde

Il nuovo decreto prevede un periodo transitorio di 12 mesi dall'entrata in vigore, durante il quale le stazioni appaltanti possono applicare il D.M. 2022 o il D.M. 2025. L'Osservatorio indica per ogni gara quale decreto è stato applicato nella valutazione.

Nota: Le gare pubblicate prima del 1° giugno 2026 possono ancora riferirsi al D.M. 2022. L'indicatore "Decreto CAM applicabile" nella scheda di valutazione specifica quale decreto è stato utilizzato per ciascuna analisi.

Decreto Legislativo 36/2023 — Articolo 57

L'articolo 57 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) sancisce l'obbligatorietà dei Criteri Ambientali Minimi in tutti gli appalti pubblici:

«Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali [...] attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi.»
— Art. 57, comma 2, D.Lgs. 36/2023

L'art. 57 stabilisce che:

  • I CAM sono obbligatori per le specifiche tecniche e le clausole contrattuali
  • I criteri premianti devono essere valorizzati nell'offerta economicamente più vantaggiosa
  • Il mancato rispetto dei CAM può essere motivo di impugnazione della gara
  • Le stazioni appaltanti sono tenute a motivare eventuali deroghe ai CAM

Principio DNSH e Regolamento UE 2020/852

Il principio DNSH (Do No Significant Harm) è stabilito dal Regolamento UE 2020/852 (Tassonomia dell'UE) e richiede che le attività economiche, per essere considerate sostenibili, non arrechino danni significativi a nessuno dei sei obiettivi ambientali dell'Unione Europea:

  1. Mitigazione del cambiamento climatico
  2. Adattamento al cambiamento climatico
  3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine
  4. Transizione verso un'economia circolare
  5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento
  6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Il principio DNSH è rilevante per gli appalti finanziati dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), dove il rispetto dei CAM è condizione necessaria per l'ammissibilità della spesa.

Fonti Ufficiali

GU

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Testi integrali dei decreti ministeriali e della legislazione primaria.

Fonte primaria
MASE

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Sezione dedicata ai Criteri Ambientali Minimi con documenti, FAQ e linee guida.

Ministero competente
ANAC

Autorità Nazionale Anticorruzione

Banca dati degli appalti pubblici, linee guida e pareri sull'applicazione dei CAM.

Autorità di vigilanza
EUR

EUR-Lex — Regolamento UE 2020/852

Testo integrale del Regolamento sulla Tassonomia dell'UE e principio DNSH.

Normativa europea